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RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI nelle 6 proposte del PD sulle liberalizzazioni

17/06/2010

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Sei proposte a costo zero per spostare dieci miliardi di euro dalla rendita e dalle posizioni dominanti a favore dei cittadini e delle imprese. Il Pd dà una ricetta semplice e concreta per modificare la manovra finanziaria senza alcun onere per lo Stato con lŽeffetto immediato di risparmiare svariati miliardi di euro.

Per il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani sono piccole lenzuolate con cui “sfidiamo il governo a dire se intende continuare con le chiacchiere o se intende fare qualche fatto”.

“Abbiamo una bassissima crescita, una manovra depressiva, dobbiamo mettere qualcosa nel motore della crescita. Questi sono i primi punti di una posizione articolata sui temi della manovra per una posizione, la nostra, che non è solo di denuncia ma anche di proposta”.

“Ci siamo stancati di sentire il lancio di bolle di sapone da parte del governo – ha continuato Bersani - che finiscono sempre nel nulla, e ci siamo stancati dei pretesti del governo per attaccare la Costituzione: lŽarticolo 41 non impedisce operazioni di semplificazione e di liberalizzazione”.

Non si sa quale possa essere lŽatteggiamento del governo davanti a proposte concrete e a costo zero. Per Bersani “la destra dirà la sua, ma basta con le bolle di sapone. E basta anche con la legenda
metropolitana che il Pd non fa proposte. Stiamo attenti perché a noi ci uccide non solo il berlusconismo, ma anche il conformismo”.

Dello stesso parere anche Dario Franceschini, presidente dei deputati del Pd. “Le proposte che oggi facciamo sulla libertà di impresa e a favore dei consumatori non hanno alcuna esigenza di copertura. Quindi visto che molte nostre proposte sono spesso respinte perché manca la copertura, il sì o il no della maggioranza questa volta sarà senza scuse. Certo queste proposte toccano interessi forti: petrolieri, farmacisti, banche e alcune categorie di liberi professionisti. Ma non hanno un costo per lo Stato”.

“Lo scambio non cŽentra niente. Il tema è altro”. EŽ Anna Finocchiaro a chiarire che gli emendamenti del Pd alla manovra non saranno oggetto di trattativa con la maggioranza, ancora di piú se la proposta indecente dellŽaltra parte fosse mirata ad ottenere un via libera al condono.

“Noi siamo assolutamente contrari a ogni forma di condono, che non può essere merce di scambio. Il presidente del Consiglio ha detto che si può ragionare nel merito. Voglio prendere per buona questa affermazione, anche se non ci credo. Noi dobbiamo fare di tutto perchè la manovra sia equa e abbia al suo interno dei meccanismi che favoriscono la crescita”.

*****

Queste le 6 proposte:

Libertà di approvvigionamento dei gestori della rete dei carburanti, acquirente unico per il commercio allŽingrosso dei carburanti;
liberalizzazione della vendita di tutti i medicinali a carico dei cittadini;
riforma degli ordini professionali e sostegno allŽaccesso delle nuove generazioni;
abolizione della clausola di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe nei conto correnti bancari;
separazione proprietaria rete trasporto gas e avvio immediato attività produttive con autocertificazione.

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LA RIFORMA DEGLI ORDINI ED IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

A.S. 2228


Dopo lŽarticolo 44, inserire il seguente:


Articolo 44- bis
(Riordino dell’accesso e dell’esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)


1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare lŽesercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire lŽaccesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. LŽesercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dellŽattività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dallŽesercizio di funzioni pubbliche o dallŽesistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando lŽesercizio dellŽattività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato allŽIscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando lŽabilitazione allŽesercizio per lŽintero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire lŽadempimento di funzioni pubbliche

5. LŽesame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare lŽuniforme valutazione dei candidati e lŽabilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire lŽeffettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato allŽapporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e lŽabilitazione allŽesercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti. b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teoricopratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente allŽultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero allŽestero. 8. Gli statuti degli ordini professionali devono:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a unŽadeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare lŽinteresse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e lŽelettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, lŽindividuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonchè poteri disciplinari;
c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali lŽaggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, lŽadozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, lŽIngresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, lŽerogazione di contributi per lŽIniziale avvio e il rimborso del costo dellŽassicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e lŽorganizzazione di corsi integrativi;
d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nellŽesercizio dellŽattività professionale ai fini dellŽeffettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta allŽIscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione allŽassociazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso lŽIscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui lŽassociazione si riferisce, lŽadeguata diffusione e rappresentanza territoriale, lŽesistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, lŽosservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dallŽassociazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nellŽesercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dellŽoccupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dellŽattività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui allŽarticolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248

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