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QUALIFICHE PROFESSIONALI: normativa europea e normativa di recepimento italiana 02/09/2008 La normativa europeaL’Unione Europea, nel rispetto degli obiettivi fissati nell’agenda di Lisbona, si è occupata del mondo delle professioni emanando la direttiva qualifiche (36/2005) e la direttiva servizi (123/2006) che si propongono di garantire la libera circolazione dei professionisti all’interno del contesto europeo, attraverso lo scambio di prestazioni professionali ed il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, con la direttiva qualifiche l’Europa ha fornito le indicazioni per consentire ai professionisti in possesso di una determinata qualifica professionale acquisita in uno dei paesi membri UE di poter accedere alla stessa professione in un altro stato diverso da quello di provenienza e di poterlo fare con gli stessi diritti dei cittadini del paese ospitante. Direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali 36/2005 - Scarica il testo della direttiva La normativa italiana Sino allo scorso novembre, nel vasto panorama legislativo italiano le due parole “associazione professionale” erano del tutto assenti! Con il recepimento della direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali (decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206) questa lacuna è stata colmata: l’art. 26 del d.lgs, che fa riferimento alle cosiddette “Piattaforme comuni”, cioè tavoli tecnici transnazionali convocati con l’obiettivo di rendere il sistema professionale europeo il più possibile omogeneo, postula la partecipazione delle associazioni professionali alle conferenze dei servizi che verranno insediate dai ministeri competenti (Giustizia, Sanità, Politiche Comunitarie, etc). per definire la posizione italiana sugli standard formativi europei (appunto, le piattaforme comuni). Decreto legislativo n° 206 del 9 novembre 2007 di recepimento della direttiva 36/2005 (qualifiche profesisonali) - Scarica testo del d.lgs Relazione illustrativa al d.lgs 206/2007Scarica la relazione Nello scorso aprile, poi, con il decreto interministeriale (Dm 28 aprile 2008, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 122, sono stati stabiliti i requisiti necessari alle associazioni professionali per poter essere indicate tra i possibili partecipanti alle conferenze dei servizi. Decreto Interministeriale del 28 aprile 2008 - scarica il testo del decreto interministeriale In data 26 marzo il Tar Lazio ha annullato il decreto interministeriale del 28 aprile 2008 accogliendo il ricorso n. 8252 del 2008, proposto da Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia (A.I.T.N.), Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (ANTEL), Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.), Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (A.N.A.P.), Associazione Italiana Terapisti della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva (A.I.T.N.E.), Associazione Nazionale Dietisti (A.N.D.I.D.) e Federazione Italiana fra Operatori nella Tecnica Ortopedica (F.I.O.T.O.). Il Tar Lazio non ha accolto invece i ricorsi presentati dagli ordini dei commercialisti, degli ingeneri e del CUP giudicandoli “inammissibili per carenza di interesse”. Di seguito il testo delle sentenze del tar lazio la sentenza del Tar n. 3122 - commercialisti la sentenza del Tar n. 3162 - ingegneri la sentenza del Tar n. 3160 - professioni sanitarie Alla luce delle sentenze del Tar lazio resta ad oggi in vigore il dlgs n.206 del novembre 2007 di recepimento della direttiva qualifiche. |
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